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Home > news > Revisione patente e CQC Cambiano gli esami 20-04-2016

REVISIONE DELLA PATENTE E DELLA CQC, CAMBIANO GLI ESAMI.

 

decreto pubblicato il 20.04.2016

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in
particolare l'art. 121 in materia di esami di idoneita', l'art.
126-bis concernente la patente a punti e l'art. 128 concernente la revisione della patente di guida;
Visto l'allegato I della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 15 luglio 2003, n. 2003/59/CE, in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che elenca gli argomenti oggetto dell'esame per il conseguimento della qualificazione CQC;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed in
particolare l'art. 23 che estende la normativa della patente a punti alla carta di qualificazione del conducente (c.d. CQC);
Visto l'allegato II della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 20 dicembre 2006, n. 2006/126/CE, concernente la patente di guida, che stabilisce i programmi d'esame per il conseguimento delle patenti di guida;
Tenuto conto della necessita' di definire i programmi d'esame e procedure per lo svolgimento degli esami di revisione delle patenti di guida e della qualificazione CQC;

Decreta:

Art. 1


Programmi degli esami di revisione
della patente di guida e della qualificazione

1. Gli esami di revisione della patente di guida di qualsiasi
categoria e della qualificazione CQC, di cui al decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286, si svolgono sulla base dei programmi specificati all'Allegato 1, parte integrante del presente decreto.
2. Gli esami di cui al comma 1 si svolgono con sistema
informatizzato, tramite questionario estratto da un database
predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli
affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, secondo un criterio di casualita'. Per ogni
affermazione il candidato deve barrare la lettera "V" o "F" a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa.
Il questionario e' cosi composto:
a) per la revisione della patente di categoria AM da 20 quiz. La
prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e' non superiore a 2;
b) per la revisione della patente di categoria A1, A2, A, B1, B,
BE da 30 quiz. La prova ha durata di trenta minuti e si intende
superata se il numero di risposte errate e' non superiore a 3;
c) per la revisione della patente di categoria C1 e C1E con
codice unionale 97, da 30 quiz. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e' non superiore a 3;
d) per la revisione della patente di categoria C1, C1E, C, CE, da 30 quiz. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e' non superiore a 3;
e) per la revisione della patente di categoria D1, D1E, D, DE da 30 quiz. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e' non superiore a 3;
f) per la revisione della qualificazione CQC per il trasporto di
merci, da 40 quiz. La prova ha durata di quaranta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e' non superiore a 4;
g) per la revisione della qualificazione CQC per il trasporto di
persone, da 40 quiz. La prova ha durata di quaranta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e' non superiore a 4.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 febbraio 2016

Il Ministro: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 785

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